Art. 11.
(Modifica all'articolo 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374).

      1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

      «2. L'ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario o da un magistrato di complemento. Al magistrato di complemento che ricopre l'ufficio di giudice di pace si applicano le incompatibilità, le guarentigie e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per i magistrati di complemento».